Lo statuto - Filarmonica Vittorio Ferrero

Associazione Filarmonica "Vittorio Ferrero" Leini
Filarmonica Leini
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Lo statuto

L'associazione
ASSOCIAZIONE FILARMONICA VITTORIO FERRERO STATUTO SOCIALE

 
COSTITUZIONE E SCOPI

 
Art. 1

 
E' costituita la: ASSOCIAZIONE FILARMONICA VITTORIO FERRERO Con sede in Leini, Via Carlo Alberto n.171.
 

Art. 2

 
L'Associazione è apolitica e senza finalità di lucro.

Art. 3

Scopo dell'Associazione è:
 
-       promuovere la cultura nel campo musicale, favorendo l'educazione musicale fra i cittadini volenterosi ed in particolare fra i giovani; curare l'istituzione ed il mantenimento di un complesso filarmonico al servizio della cittadinanza;
 
-       curare l'assistenza e l'informazione musicale, anche con la gestione di un apposito luogo di riunione;
 
-       organizzare festeggiamenti, convegni, spettacoli ed altre manifestazioni;
 
-       sensibilizzare la cittadinanza alla cultura musicale.
 

Art. 4

 
L'Associazione opererà, in accordo con Enti ed altre Associazioni che svolgano attività turistico-musicali.

 
Art. 5

 
I proventi dell'Associazione sono:
 
-       le quote di iscrizione dei Soci;
-       i contributi di Enti pubblici o Privati;
-       le donazioni, erogazioni o altre liberalità provenienti da privati ed Enti Pubblici e Privati;
-       gli introiti derivanti da manifestazioni organizzate dalla Associazione stessa.
       
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
E' vietata l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

 
 
SOCI

 
Art. 6

 
Gli Associati si dividono in Soci Onorari e Soci Effettivi.
 
Sono Soci Onorari quelle persone ed Enti che hanno contribuito e/o contribuiranno in maniera particolare e rilevante al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e vengano riconosciuti tali dal Consiglio di Amministrazione.
 
Sono Soci Effettivi tutti coloro che risultino in regola con la quota annua associativa il cui importo viene fissato annualmente dall'Assemblea.
 
I Soci effettivi si suddividono a loro volta in Soci Filarmonici che prestano fattivamente la loro opera nell'Associazione ed in Soci Ordinari tutti gli altri.
 
Hanno diritto ad essere iscritti all' Associazione come soci effettivi tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività dell'Associazione.

 
 
Art. 7

 
La qualità di Socio si perde, oltre che per dimissione volontaria, anche per morosità nel pagamento della quota associativa per il periodo di due anni consecutivi.
 
Il Socio che dovesse mancare ai normali doveri di educazione, moralità nonché di rispetto verso l'Associazione od i suoi Amministratori, potrà essere sospeso ed in caso di gravi o disonorevoli mancanze, potrà essere espulso dall'Associazione con decisione del Consiglio di Amministrazione.

 
Art. 8

 
Tutti gli Associati hanno diritto:
 
-       di frequentare i locali dell'Associazione;
-       di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate
-       di ricevere le eventuali pubblicazioni edite nel suo ambito;
-       di partecipare alle Assemblee con diritto di voto,
-       di essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione e ricoprire cariche sociali se di età superiore agli anni diciotto

         
Art. 9

 
Gli Associati, con l'iscrizione ali' Associazione, accettano implicitamente tutte le disposizioni del presente statuto e si obbligano ad osservarle.

 
 
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 
 
Art. 10

Sono organi dell'Associazione:
 
-       Onorari:
 
  •  L'eventuale Presidente Onorario
 
-       Effettivi:
 
  •  l'Assemblea degli Associati;
  •  il Consiglio di Amministrazione;
  •  il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  •  il Collegio dei Revisori dei Conti.
       
 
ASSEMBLEA

 
Art. 11

 
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, e dai Soci Onorari.
 
L'Assemblea si riunisce in sede Ordinaria ed in sede Straordinaria.

 
Art. 12

 
I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria almeno una volta all' anno; essa viene indetta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio stesso che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno, dandone avviso ai Soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.
 
L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

 
Art. 13
 

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:
 
-       dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando ne ravvisi la necessità;
 
-       su richiesta scritta di almeno un quarto dei Soci.
 
Per ciò che riguarda la convocazione e la validità dell'Assemblea Straordinaria, si fa riferimento a quanto specificato in merito nel precedente Art. 12; salvo per quanto previsto dal successivo Art. 17.

 
 
 
Art. 14
 

Possono partecipare all' Assemblea tutti i Soci aventi i requisiti di cui all' Art. 11; ogni Socio potrà rappresentare con delega scritta non più di due Soci.
 

Art. 15
 

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:
 
-       dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali;
 
-       approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 
-       eleggere ogni tre anni il Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito ali' Art. 18, nonché il Collegio dei Revisori dei conti;
 
-       eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Onorario;
 
-       deliberare su eventuali proposte dei partecipanti.

 
Art. 16
 

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
 
-       deliberare sulle modifiche del presente statuto;
 
-       deliberare sull'eventuale recesso dell'Associazione dalla partecipazione ad altri Enti cui sia affiliata o a cui partecipi;
 
-       deliberare sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
 

Art. 17
 

Tutte le deliberazioni di cui al presente Art. 16 (Assemblea Straordinaria) saranno valide solo se approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
 
Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed affisso presso la sede sociale per almeno 30 giorni.
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 
 
 
Art. 18

 
L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 13 membri, liberamente eletti dall'assemblea.
 

Art. 19
 

I Consiglieri nominano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente, eleggendoli tra i membri del Consiglio stesso, a maggioranza di voti.
 

Art. 20
 

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili finito il loro mandato.
 
Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci.
 
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione dà al Consiglio stesso la facoltà di dichiarare decaduto il Consigliere assente e di procedere, se lo ritiene necessario, alla surrogazione del medesimo fino alla successiva Assemblea annuale.
 

Art. 21
 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali. Spetta inoltre al Consiglio la gestione del patrimonio sociale , la redazione del rendiconto economico e finanziario, e la compilazione del rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea.
 

Art. 22
 

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure a seguito di richiesta di almeno quattro Consiglieri, con avviso dato per iscritto almeno dieci giorni prima della data della riunione.
 
Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono anche essere tenute a porte chiuse.
 

Art. 23
 

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri, a maggioranza di voti. Per la validità delle riunioni di Consiglio non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
 

Art. 24
 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario ed un Tesoriere che possono essere anche la stessa persona e che hanno rispettivamente i seguenti compiti:
 
-       il Segretario deve tenere i libri dei verbali delle Assemblee e dei Consigli di Amministrazione nonché il libro dei Soci ed espletare tutte le altre incombenze specifiche della funzione;
 
-       il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative e cura l'amministrazione dei fondi dell'Associazione, effettuando le conseguenti registrazioni contabili; deve redigere sotto la sua responsabilità i libri contabili, predisporre il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo nonché dare pratica attuazione agli adempimenti derivanti dalle leggi fiscali ed è responsabile dei valori affidatigli.
 
Le somme in danaro dovranno essere depositate su apposito libretto bancario intestato a nome dell'Associazione, del quale sono depositari e responsabili sia il Tesoriere che il Presidente.
 
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

Art. 25
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, come detto all' Art. 19 del presente statuto, viene eletto dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni.
 
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 

Art. 26
 

L'Assemblea nomina, scegliendoli tra i Soci , due Revisori dei Conti effettivi più uno supplente, che durano in carica tre anni. I Revisori dei Conti hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento, la contabilità dell'Associazione. Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Art. 27
 

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Compatibilmente con le disponibilità di cassa, potranno essere rimborsate unicamente le spese vive sostenute per specifici incarichi loro affidati.
 

Art. 28
 

La Bandiera Sociale è il tricolore nazionale con lo stemma del Comune di Leinì su di un lato, oltre alla raffigurazione di un'arpa con alloro e la scritta: "Società Filarmonica Vittorio Ferrero - Leinì" in campo violaceo, sull'altro lato.
 
La Bandiera sarà custodita nella sede dell'Associazione.
 
L'esposizione della Bandiera all'esterno della sede è regolata dalle vigenti disposizioni governative; la Bandiera potrà essere inoltre esposta in occasione di particolari solennità o di gravi lutti, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 29
 

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con le modalità indicate agli Art. 16 e 17.
 
Nel caso di scioglimento per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 

Art. 30
 

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sono valide le disposizioni di legge vigenti.
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